Art. 2 · Sezioni regionali dell'Agenzia
Capo I

Art. 2

2 / 36

Sezioni regionali dell'Agenzia

In vigore dal 6 gen 1998
1. L'Agenzia si articola in sezioni regionali ubicate nei comuni capoluogo delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, ad eccezione del Trentino-Alto Adige, fino a che queste ultime non abbiano disciplinato la materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-2