Capo I
Art. 6
Competenze dei consigli di amministrazione
In vigore dal 6 gen 1998
1. Il consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia. In particolare:
a) cura la tenuta dell'albo, le iscrizioni, le sospensioni, le cancellazioni;
b) dispone l'assegnazione dei segretari comunali alle sezioni regionali dell'albo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento;
c) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto disciplinato dalla legge o dal presente regolamento;
d) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'albo;
e) delibera i bandi dei concorsi per l'iscrizione all'albo e definisce le modalità della partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione;
f) dispone l'utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall', comma 78, lettera e), della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;
g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all', comma 3, e provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali;
h) disciplina l'organizzazione degli uffici e del personale dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica stabilita dal presente regolamento, prevedendo un apposito ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari di cui all', comma 1;
i) definisce le modalità procedurali e organizzative per il proprio funzionamento e per quello dei consigli di amministrazione delle sezioni regionali ed adotta gli atti concernenti il patrimonio e le attività contrattuali dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente regolamento;
l) approva il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica triennale, il rendiconto del cassiere e il rendiconto generale della gestione dell'Agenzia;
m) disciplina le modalità di elezione del presidente dei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione e per la presentazione delle liste dei candidati.
2. La disciplina delle materie indicate al comma 1 viene emanata dal consiglio nazionale di amministrazione nel rispetto delle modalità di relazioni sindacali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Compete al consiglio di amministrazione delle sezioni regionali l'adozione dei provvedimenti e degli atti relativi alla gestione dei segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell'albo sulla base dei criteri generali fissati dal consiglio nazionale di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-6