Capo III

Art. 17

Procedimento disciplinare

In vigore dal 6 gen 1998
1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali è istituito un ufficio per l'istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali. 2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia. 3. Fino a che la disciplina contrattuale non avrà regolato la materia, presso la sede centrale dell'Agenzia è altresì istituito, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in rappresentanza degli iscritti all'albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali. 4. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-17

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