Capo II
Art. 12
Prima iscrizione nelle fasce profesionali e disciplina transitoria
In vigore dal 6 gen 1998
Prima iscrizione nelle fasce profesionali
e disciplina transitoria
1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate:
a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella prima fascia professionale;
b) i segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno di
nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;
c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale;
d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con meno di tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale;
e) i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta fascia professionale.
2. Fino alla prima nomina in un comune di classe superiore i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta, in ogni caso, quello determinato dalla fascia del comune o della provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'.
3. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1 può prevedere la riduzione delle fasce professionali a non più di tre.
4. Il presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.
5. Dopo aver determinato il numero complessivo dei funzionari iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano chiesto l'iscrizione alla sezione speciale dell'albo ai sensi dell', il consiglio nazionale di amministrazione dispone l'iscrizione nell'albo, nella prima fascia professionale, degli idonei dei concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti di segretario comunale in esperimento nella regione autonoma Valle d'Aosta e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a concorrenza del suddetto numero complessivo.
6. In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vice segretari in possesso dei requisiti di cui all', comma 83, della legge possono, con domanda presentata al consiglio nazionale di ammmistrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere l'ammissione all'albo nella prima fascia professionale. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizione all'albo. Tali disposizioni si applicano anche agli incaricati delle funzioni di segretario comunale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge.
7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5 e la procedura di iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo, l'iscrizione all'albo avviene attingendo alternativamente all'una e all'altra categoria, in modo da assicurare parità di condizioni nell'accesso all'albo. A tal fine le disposizioni di cui al comma 5 si applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande ai sensi del comma 6.
8. Il consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e modalità appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere favorevole del sindaco e del presidente della provincia, per i segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all', comma 1, e già iscritti all'albo il passaggio alla fascia professionale corrispondente a quella dell'ente presso cui hanno svolto entro la data del 18 maggio 1997 le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente e abbiano esercitato presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni.
A tal fine i segretari devono inoltrare richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e i vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione all'albo. I segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono alla data di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni di segretario in qualità di reggente o di supplente, possono, con il consenso del sindaco o del presidente della provincia, conservare le funzioni fino all'assunzione da parte del Consiglio nazionale di amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-12