Capo II
Art. 9
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali
In vigore dal 6 gen 1998
Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
e sezioni regionali
1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall', comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'.
2. L'albo è articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell', comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell', comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.
3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell' della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell' del presente regolamento.
4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all', comma 77, della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-9