Capo III

Art. 16

Incompatibilità ed incarichi

In vigore dal 6 gen 1998
1. Ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'autorizzazione di cui all', comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio delle attività è rilasciata dal sindaco ovvero dal presidente della provincia in cui il segretario presta servizio. 3. I segretari comunali e provinciali, in attività di servizio come titolari, reggenti o supplenti di sede, non possono essere nominati direttori generali, ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall', comma 10, della legge, di comuni e province diversi da quelli dove svolgono le funzioni di segretario. Il segretario che accetta la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza o che stipula un contratto a tempo determinato, ai sensi dell', del comma 4, della legge è cancellato dall'albo ed il rapporto di lavoro con l'Agenzia è automaticamente risolto. Il consiglio nazionale di amministrazione può, su richiesta dell'interessato, disporre la reiscrizione del segretario nella fascia professionale di ultima iscrizione, nei limiti del numero complessivo degli iscritti all'albo definito ai sensi dell', comma 77, della legge. 4. In sede di prima applicazione, e fino all'approvazione del primo contratto collettivo di categoria concluso ai sensi dell', comma 74, della legge, ai segretari comunali e provinciali non si applicano le disposizioni vigenti concernenti i rapporti di lavoro a tempo parziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo