Capo V

Art. 29

Acquisizione di beni e servizi

In vigore dal 6 gen 1998
1. All'acquisizione di beni e servizi l'Agenzia provvede a mezzo di contratti di diritto privato, nei limiti, alle condizioni e secondo le direttive stabilite dal consiglio di amministrazione nazionale. È consentito provvedere, in economia, per le forniture economali entro il valore massimo stabilito dal consiglio di amministrazione. 2. Entro il singolo limite stabilito dal consiglio di amministrazione e per le forniture di prodotti e servizi aventi caratteristiche di esclusiva, è consentito procedere alla scelta del contraente a trattativa privata, preceduta, tranne che per i casi di esclusiva, da ricerca di mercato. Oltre tale limite deve essere effettuata una gara di licitazione privata con aggiudicazione al migliore offerente sulla base di dettagliato capitolato tecnico. 3. Agli adempimenti relativi alle gare ed ai contratti provvede il responsabile del servizio finanziario centrale. Per la valutazione delle offerte di gara può essere nominata apposita commissione composta, di norma, da personale dell'Agenzia e solo in via eccezionale da esperti esterni. 4. L'affidamento di ricerche e incarichi di studio ad università e centri specializzati, o a persone di riconosciuta capacità e competenza, è autorizzato con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione. 5. Le forniture sono soggette a collaudo, in forma individuale o collettiva, da parte del personale dell'Agenzia o di esperti esterni nominati dal responsabile del servizio finanziario centrale. Per importi inferiori a L. 10.000.000, l'atto di collaudo può essere sostituito da certificato di regolare esecuzione del responsabile del servizio finanziario centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465#art-29

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