Art. 9
Posti messi a concorso
In vigore dal 25 set 1997
1. Il numero dei posti messi annuamente a concorso è determinato nel bando, secondo le indicazioni del consiglio didattico, tenendo conto delle possibilità operative dell'Opificio. I posti sono distinti per settori.
2. I settori sono:
1) conservazione dei materiali lapidei;
2) conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure;
3) conservazione dei materiali ceramici e plastici;
4) conservazione di oreficeria e glittica;
5) conservazione dei bronzi e delle armi antiche;
6) conservazione delle sculture lignee policrome;
7) conservazione dei dipinti;
8) conservazione delle pitture murali;
9) conservazione dei disegni e stampe;
10) conservazione degli arazzi e tappeti;
11) conservazione dei tessuti.
3. I settori possono essere ampliati, modificati o aggregati per aree su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, tenendo anche conto delle formulazioni dei bandi di concorso della pubblica amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-9