Art. 9

Posti messi a concorso

In vigore dal 25 set 1997
1. Il numero dei posti messi annuamente a concorso è determinato nel bando, secondo le indicazioni del consiglio didattico, tenendo conto delle possibilità operative dell'Opificio. I posti sono distinti per settori. 2. I settori sono: 1) conservazione dei materiali lapidei; 2) conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure; 3) conservazione dei materiali ceramici e plastici; 4) conservazione di oreficeria e glittica; 5) conservazione dei bronzi e delle armi antiche; 6) conservazione delle sculture lignee policrome; 7) conservazione dei dipinti; 8) conservazione delle pitture murali; 9) conservazione dei disegni e stampe; 10) conservazione degli arazzi e tappeti; 11) conservazione dei tessuti. 3. I settori possono essere ampliati, modificati o aggregati per aree su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, tenendo anche conto delle formulazioni dei bandi di concorso della pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-9

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