Art. 11
Prove per l'ammissione ai corsi
In vigore dal 25 set 1997
1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) attitudinale;
b) pratica;
c) orale.
2. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico - artistico.
3. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche nell'ambito della ripartizione operativa prescelta.
4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza di elementi della storia dell'arte, di elementi delle discipline di insegnamento dei corsi e delle tecniche di produzione artistica.
5. Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
6. La valutazione è espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova pratica.
7. Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila, per ogni settore messo a concorso, la graduatoria che è approvata dal presidente della commissione.
8. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai ventuno trentesimi, con non meno di sette decimi nella prova orale.
9. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dall'Opificio o dall'Istituto centrale per il restauro.
10. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Opificio per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate sul bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-11