Art. 11

Prove per l'ammissione ai corsi

In vigore dal 25 set 1997
1. L'esame di ammissione consta delle seguenti prove: a) attitudinale; b) pratica; c) orale. 2. Nella prova attitudinale i candidati devono dimostrare la propria capacità manuale di rappresentazione grafica di un manufatto di interesse storico - artistico. 3. Nella prova pratica i candidati devono dimostrare di conoscere, attraverso una concreta realizzazione, i procedimenti delle tecniche artistiche nell'ambito della ripartizione operativa prescelta. 4. Nella prova orale i candidati devono dimostrare, anche attraverso la lettura di testi in lingua inglese, la conoscenza di elementi della storia dell'arte, di elementi delle discipline di insegnamento dei corsi e delle tecniche di produzione artistica. 5. Gli stranieri devono superare una prova preliminare volta ad accertare la conoscenza della lingua italiana. 6. La valutazione è espressa in decimi. Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi in quella attitudinale. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova pratica. 7. Al termine delle prove la commissione giudicatrice compila, per ogni settore messo a concorso, la graduatoria che è approvata dal presidente della commissione. 8. Sono idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione complessiva non inferiore ai ventuno trentesimi, con non meno di sette decimi nella prova orale. 9. A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneità in precedenti concorsi banditi dall'Opificio o dall'Istituto centrale per il restauro. 10. Le graduatorie sono affisse all'albo dell'Opificio per un periodo non inferiore a quindici giorni e pubblicate sul bollettino ufficiale degli atti del Ministero per i beni culturali e ambientali. Dalla scadenza del termine di affissione all'albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-11

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