Art. 7

Corsi e materie di insegnamento

In vigore dal 25 set 1997
1. I corsi hanno durata quadriennale e sono articolati in un triennio di insegnamenti fondamentali e in un anno di perfezionamento. 2. Le materie di insegnamento e il numero delle ore sono determinati nell'allegato piano di studi che è periodicamente aggiornato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del consiglio didattico, sentiti i competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-7

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