Art. 4

Soprintendente dell'Opificio e direttore della Scuola

In vigore dal 25 set 1997
1. Il soprintendente dell'Opificio stipula le convenzioni con istituti universitari, con altri istituti specializzati, con le regioni e con gli enti locali, previste dall' della legge 20 gennaio 1992, n. 57. 2. Il direttore della Scuola è nominato tra i funzionari tecnico - scientifici dal soprintendente dell'Opificio, sentito il consiglio didattico. L'incarico ha durata quadriennale, può essere rinnovato e non è incompatibile con l'espletamento di altri compiti all'interno dell'Opificio. 3. Il direttore della Scuola propone, sentito il consiglio didattico, le iniziative riguardanti le attività di cui agli della legge 20 gennaio 1992, n. 57; provvede all'attuazione dei programmi di insegnamento proposti dal consiglio didattico; organizza i singoli corsi e ne cura il puntuale svolgimento; esercita funzioni di coordinamento dei docenti e del personale di supporto alle attività didattiche; è responsabile del buon andamento delle attività didattiche. 4. Il direttore della Scuola, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un ufficio di segreteria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-4

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