Art. 1

Scuola di restauro

In vigore dal 25 set 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57; Visto il parere espresso nella seduta del 13 febbraio 1995 dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta comune, a norma del comma quarto dell' del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni; Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi, rispettivamente, nelle sedute del 26 febbraio 1997 e del 5 marzo 1997; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: . Scuola di restauro 1. La Scuola di restauro, prevista dalla legge 20 gennaio 1992, n. 57, ha sede presso l'Opificio delle pietre dure. Essa ha il compito di formare restauratori secondo le modalità di cui all' del presente regolamento. 2. La Scuola di restauro e l'Opificio delle pietre dure sono più avanti detti, rispettivamente, Scuola e Opificio. 3. La Direzione dei corsi speciali di insegnamento, istituiti ai sensi dell' della legge 20 gennaio 1992, n. 57, è riservata alla Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-1

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