Art. 5

Consiglio didattico

In vigore dal 25 set 1997
1. Il consiglio didattico è presieduto dal soprintendente dell'Opificio ed è composto dal direttore della Scuola e da tutti i docenti. Si articola in sezioni composte dai docenti dei singoli anni di corso. 2. Il consiglio didattico: a) individua annualmente i settori ed il numero dei posti da mettere a concorso e formula proposte sulla designazione dei membri delle commissioni d'esame di cui agli del presente regolamento; b) esprime pareri e formula proposte sui programmi, piani di studio e le modalità di svolgimento dei corsi; c) delibera in materia disciplinare nei riguardi degli studenti. 3. Il consiglio didattico si riunisce, di norma, ogni sei mesi nonché, in caso di motivata necessità o urgenza, su richiesta del soprintendente dell'Opificio, del direttore della Scuola o di almeno un quinto dei componenti. 4. Il consiglio didattico può riunirsi in commissione ristretta, rappresentativa di tutte le professionalità presenti all'interno del consiglio stesso, al fine di approfondire singole questioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-5

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