Art. 10
Commissione giudicatrice
In vigore dal 25 set 1997
1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
2. La commissione è così composta:
a) dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente;
b) dal direttore della Scuola;
c) da due funzionari tecnico - scientifici;
d) da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso.
3. Per la prova attitudinale di cui all', comma 2, la commissione è integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità.
5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
6. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-10