Art. 10

Commissione giudicatrice

In vigore dal 25 set 1997
1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 2. La commissione è così composta: a) dal soprintendente dell'Opificio con funzione di presidente; b) dal direttore della Scuola; c) da due funzionari tecnico - scientifici; d) da almeno un restauratore per ogni settore messo a concorso. 3. Per la prova attitudinale di cui all', comma 2, la commissione è integrata da un membro aggiunto scelto fra i docenti di disegno della Scuola o designato tra quelli in servizio presso il Ministero per i beni culturali e ambientali. 4. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono fare parte della commissione per due anni consecutivi, salvo il caso di comprovata necessità. 5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica funzionale non inferiore alla settima. 6. La commissione delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-10

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