Art. 13
Frequenza dei corsi ed esami
In vigore dal 25 set 1997
1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria.
2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche.
3. Nelle materie di insegnamento teorico la valutazione è espressa in decimi. Per un massimo di due insufficienze è consentita una prova di appello entro la conclusione dell'anno scolastico.
L'insufficienza nella prova di appello determina l'esclusione dal corso.
4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi.
L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-13