Art. 13

Frequenza dei corsi ed esami

In vigore dal 25 set 1997
1. La frequenza dei corsi è gratuita ed obbligatoria. 2. L'ammissione all'anno successivo e all'esame di diploma sono deliberate dal consiglio didattico che valuta i risultati ottenuti dallo studente nelle discipline teoriche e nelle applicazioni pratiche. 3. Nelle materie di insegnamento teorico la valutazione è espressa in decimi. Per un massimo di due insufficienze è consentita una prova di appello entro la conclusione dell'anno scolastico. L'insufficienza nella prova di appello determina l'esclusione dal corso. 4. L'attitudine pratica dello studente è valutata in decimi sulla base delle esercitazioni e delle applicazioni pratiche svolte durante l'anno nei laboratori di restauro e nei cantieri estivi. L'insufficienza nell'attitudine pratica determina l'esclusione dal corso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-13

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