Art. 16
Doveri dello studente e sanzioni disciplinari
In vigore dal 25 set 1997
1. Lo studente deve in particolare:
a) partecipare con diligenza alle attività didattiche;
b) rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione;
c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta;
d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati;
e) non valersi di quanto è di proprietà dell'Istituto per fini personali;
f) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla Scuola, salvo comprovato impedimento.
2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale;
b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni;
c) interdizione temporanea dal corso;
d) espulsione dalla Scuola.
3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravità dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente.
4. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-16