Art. 19

Borse di studio

In vigore dal 25 set 1997
1. Agli studenti possono essere conferite, a domanda e per merito, borse di studio. Le borse di studio sono attribuite dal soprintendente dell'Opificio secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di ammissione o dello scrutinio annuale, sulla base della disponibilità finanziaria dell'Opificio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-19

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