Art. 14

Anno di perfezionamento e diploma

In vigore dal 25 set 1997
1. L'anno di perfezionamento comporta un lavoro sperimentale di restauro, pratico e teorico, la frequenza di seminari sulle problematiche conservative nell'attività di laboratorio e l'elaborazione della tesi. Il lavoro sperimentale di restauro può essere svolto parzialmente anche presso un Istituto particolarmente qualificato, in Italia o all'estero, su proposta del consiglio didattico, per un periodo massimo di sei mesi. 2. L'esame finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione della tesi sul lavoro svolto. Il giudizio è espresso in centodecimi. 3. La commissione esaminatrice per il rilascio del diploma è nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. 4. La commissione, i cui lavori, di norma, sono svolti nella sede dell'Opificio è composta da undici membri esperti nelle discipline attinenti agli argomenti delle tesi. 5. Il diploma di restauratore dei beni culturali, rilasciato dall'Opificio, costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'accesso alle corrispondenti aree professionali, banditi dal Ministero per i beni culturali è ambientali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo