Art. 16 · Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

Art. 16

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Doveri dello studente e sanzioni disciplinari

In vigore dal 25 set 1997
1. Lo studente deve in particolare: a) partecipare con diligenza alle attività didattiche; b) rispettare l'orario dei corsi e non assentarsi senza autorizzazione; c) durante l'orario dei corsi mantenere nei rapporti interpersonali una condotta corretta; d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi e strumenti a lui affidati; e) non valersi di quanto è di proprietà dell'Istituto per fini personali; f) in caso di malattia dare tempestiva comunicazione alla Scuola, salvo comprovato impedimento. 2. Le violazioni da parte degli studenti dei doveri di cui al comma 1 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni: a) ammonizione verbale; b) sospensione dal corso sino ad un massimo di dieci giorni; c) interdizione temporanea dal corso; d) espulsione dalla Scuola. 3. Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono applicate secondo la gravità dell'infrazione e, con esclusione dell'ammonizione, previa contestazione scritta e sentito lo studente. 4. L'aver riportato una delle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 comporta la perdita della borsa di studio, ove conferita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294#art-16