Art. 6
Domanda di concessione del contributo da parte dei confidi
In vigore dal 1 gen 2025
1. La domanda, per beneficiare del contributo da parte del confidi, è inviata al Ministero del tesoro e deve comprendere le seguenti indicazioni:
a) l'ammontare dello stanziamento effettuato dal confidi per la costituzione del fondo speciale antiusura, finalizzato al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 2, della legge;
b) l'ambito territoriale e settore economico di competenza del fondo speciale antiusura;
c) l'ammontare del contributo richiesto;
d) il numero di conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo, specificando la banca, nonché la sede, filiale o sportello;
e) la dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesta che il confidi è iscritto nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e che ricorrono le caratteristiche del fondo speciale antiusura di cui all', nonché il possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzettta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) la copia conforme all'originale della delibera di costituzione del fondo speciale antiusura ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge;
b) la copia delle convenzioni in atto con le banche per la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge;
c) il bilancio approvato relativo all'ultimo anno, o, se non ancora approvato, quello dell'anno precedente, con la relazione di accompagnamento.
3. La domanda deve essere inviata: per la prima applicazione del presente regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso regolamento; per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ciascun anno. La documentazione, per il primo anno, può essere prodotta entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-6