Art. 3
Elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute
In vigore dal 1 gen 2025
1. È istituito presso il Ministero del tesoro l'elenco delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
2. Sono iscritte nell'elenco le associazioni e le fondazioni:
a) che hanno ottenuto il riconoscimento da parte dello Stato o della regione;
b) che nell'atto costitutivo e nello statuto contengono le "scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione", nonché, nello stesso statuto, le indicazioni dei criteri specifici di meritevolezza dei soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 15 della legge, riferiti allo stato di bisogno ed alla situazione patrimoniale dei soggetti richiedenti e delle modalità di deliberazione collegiale della garanzia;
c) che sono in possesso dei requisiti patrimoniali, di professionalità ed onorabilità determinati con il decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1996, n. 189.
3. La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è presentata al Ministero del tesoro ed è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2. Alla domanda deve essere allegata copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.
4. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1 quando viene meno una delle condizioni indicate al comma 2 o quando risultano gravi violazioni di norme di legge, trasmettendo copia del provvedimento al Ministero dell'interno. Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene adottato previa contestazione degli addebiti da parte del Ministero del tesoro. Il soggetto interessato può presentare deduzioni entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-3