Art. 8
Ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi
In vigore dal 1 gen 2025
Ripartizione della quota
del fondo di spettanza dei confidi
1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza dei confidi è effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza patrimoniale del fondo speciale antiusura, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e settore economico di competenza. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2. Il contributo erogabile a favore di ciascun confidi non può superare di dieci volte l'ammontare del fondo speciale antiusura e, comunque, non può essere superiore a lire cinque miliardi.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-8