Art. 5
Ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute
In vigore dal 1 gen 2025
1. La ripartizione della quota del fondo di spettanza delle fondazioni ed associazioni riconosciute è effettuata dalla commissione, di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, in proporzione alla consistenza dei mezzi patrimoniali destinati da parte del soggetto richiedente alla prestazione di garanzia, tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività e dell'attività svolta per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del presente regolamento, si avrà riguardo anche al volume di garanzie rilasciate a valere sui contributi ottenuti.
2. Il contributo erogabile a favore di ciascuno dei suddetti beneficiari non può comunque essere superiore a lire tre miliardi.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-5