Art. 2

Soggetti beneficiari del contributo

In vigore dal 1 gen 2025
1. Possono beneficiare dei contributi del "fondo": a) i confidi iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro, di cui all'.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-2

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Soggetti beneficiari del contributo (Art. 2 Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.) — Testo vigente | Portale Normativo