Art. 7

Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi

In vigore dal 1 gen 2025
Caratteristiche del fondo speciale antiusura costituito dai confidi 1. Il fondo speciale antiusura per il quale si chiede la concessione del contributo deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere costituito e gestito in forma separata dal fondo rischi ordinario ed essere di libera disponibilità del confidi; b) essere riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, della legge. 2. La garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dal confidi se vi è per lo stesso finanziamento a medio termine o incremento della linea di credito a breve termine richiesto, una garanzia del confidi a valere sul proprio fondo rischi ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello statuto del confidi stesso.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-7

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