Art. 9

Concessione del contributo

In vigore dal 1 gen 2025
1. La commissione di cui all'articolo 15, comma 8, della legge, delibera l'assegnazione del contributo per gli importi che risultano dalla applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli. 2. L'erogazione del contributo, sulla base delle assegnazioni deliberate dalla commissione di cui al precedente comma, è effettuata mediante ordinativi di pagamento del presidente della commissione stessa intestati ai soggetti beneficiari del contributo, a valere sul capitolo 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. 3. Gli interessi derivanti dal deposito del contributo affluiscono nel fondo antiusura, al netto delle spese di gestione.

Note all'articolo

  • La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo