Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 gen 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15, comma 8, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nella riunioni del 22 gennaio e del 30 maggio 1997;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la solidarietà sociale;
Emana
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
b) per "fondo", il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
c) per "confidi", i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
d) per "Ministero del tesoro", il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio V Antiriciclaggio contenzioso e valutario.
Note all'articolo
- La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera c)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] c) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-11;315#art-1