Art. 7

In vigore dal 19 feb 1997
1. Dopo il comma 2 dell' del regolamento di cui all', comma 1, è inserito il seguente: "2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-7

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Art. 7 Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. — Testo vigente | Portale Normativo