Art. 3

In vigore dal 19 feb 1997
1. Il comma 1 dell' del regolamento di cui all', comma 1, è sostituito dal seguente: " 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.". 2. Il termine: "decreto" contenuto nel comma 3 dello stesso di cui al comma 1 è sostituito dal seguente: "provvedimento".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-3

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Art. 3 Regolamento recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. — Testo vigente | Portale Normativo