Art. 3
In vigore dal 19 feb 1997
1. Il comma 1 dell' del regolamento di cui all', comma 1, è sostituito dal seguente:
" 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
2. Il termine: "decreto" contenuto nel comma 3 dello stesso di cui al comma 1 è sostituito dal seguente: "provvedimento".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-3