Art. 5

In vigore dal 19 feb 1997
1. I numeri 2) e 3) del comma 3 dell' del regolamento di cui all', comma 1, sono sostituiti dai seguenti: "2) riserva di posti ai sensi dell', comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.". 2. I numeri 13), 14) e 15) del comma 4 dello stesso di cui al primo comma sono sostituiti dai seguenti: "13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-5

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