Art. 10
In vigore dal 19 feb 1997
1. I commi 1 e 2 dell' del regolamento di cui all', comma 1, sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-10