Art. 15
In vigore dal 19 feb 1997
1. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 15
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-15