Art. 15

In vigore dal 19 feb 1997
1. Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori già avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996 Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-15

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