Art. 1
In vigore dal 19 feb 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Alla lettera c) del comma 1 dell' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-1