Art. 2
In vigore dal 19 feb 1997
1. La lettera b) del numero 2) dell' del regolamento di cui all', comma 1, è sostituita dalla seguente:
" b) di un anno per ogni figlio vivente;".
2. Le lettere d) ed e) del numero 2) dell' del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalla seguente:
" d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorità o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di età per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell', comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;".
3. Il comma 3 dell' del regolamento di cui al comma 1 è sostituito dal seguente:
" 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
4. Dopo il comma 7 dell' del regolamento di cui al comma 1 è aggiunto il seguente:
"7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-2