Art. 11
In vigore dal 19 feb 1997
1. Il comma 2 dell' del regolamento di cui all', comma 1, è sostituito dal seguente:
" 2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-11