Art. 12

In vigore dal 19 feb 1997
1. Nel comma 3 dell' del regolamento di cui all', sono soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,". 2. Dopo il comma 6 dell' di cui al comma 1 è inserito il seguente: "6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-12

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