Art. 14

In vigore dal 19 feb 1997
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento di cui all', comma 1, è inserito il seguente: "6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-10-30;693#art-14

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