Art. 103
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) alla lettera b) il segno di interpunzione <punto> è sostituito
dal <punto e virgola>;
B) è aggiunta la seguente lettera: "c) delineatori di margine luminosi.";
b) Al comma 5 dopo le parole: "a luce gialla" è aggiunta la seguente: "fissa" e in fine il segno di interpunzione <punto> è
soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", oltre ai segnali di prescrizione necessari.";
c) Il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale.";
d) Al comma 9 dopo le parole: "a luce propria gialla" è aggiunta la seguente: "fissa";
e) È aggiunto in fine il seguente comma:
"10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all' e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-103