Art. 103

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1: A) alla lettera b) il segno di interpunzione <punto> è sostituito dal <punto e virgola>; B) è aggiunta la seguente lettera: "c) delineatori di margine luminosi."; b) Al comma 5 dopo le parole: "a luce gialla" è aggiunta la seguente: "fissa" e in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", oltre ai segnali di prescrizione necessari."; c) Il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale."; d) Al comma 9 dopo le parole: "a luce propria gialla" è aggiunta la seguente: "fissa"; e) È aggiunto in fine il seguente comma: "10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all' e installati con le stesse modalità. Non devono provocare abbagliamento.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-103

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