Art. 107
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.";
b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocità inferiore" sono aggiunte le seguenti: "o uguali";
c) Al comma 6, lettera c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 120 cm";
d) Il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: "Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso è abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia già imposto un limite massimo di velocità di pari entità";
e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocità" è aggiunta la seguente: "prefabbricati"; e dopo le parole: "e la sicurezza stradale" la parola "e" è soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i tipi di rallentatori sono".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-107