Art. 104
In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: "di colore giallo" sono aggiunte le seguenti: "in gallerie a senso unico"; dopo le parole: "a doppia faccia" sono aggiunte le seguenti: ", rossa in destra e bianca in sinistra";
b) alla lettera d) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale è posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-104