Art. 100

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) una o due luci circolari lampeggianti;"; b) Al comma 2 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "o installate al di sopra del segnale."; c) Al comma 4 le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-100

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