Art. 100
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) una o due luci circolari lampeggianti;";
b) Al comma 2 in fine il segno di interpunzione <punto> è soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: "o installate al di sopra del segnale.";
c) Al comma 4 le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-100