Art. 96
In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "di poco sporgenti" sono sostituite dalle seguenti: "sporgenti al massimo 3 cm";
b) Al comma 2 la parola: "realizzati" è sostituita dalla seguente: "realizzate" e le parole: "e durata" sono sostituite dalle seguenti: ", durata e antiscivolosità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-96