Art. 99
In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "i ciclisti" sono sostituite dalle seguenti: "i conducenti dei velocipedi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-99