Art. 102

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "(Funzionamento degli impianti semaforici)"; b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneità di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-102

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