Art. 169
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 303 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi";
b) È preposto il seguente comma, che diventa comma 1:
"1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di più assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa.";
c) Il preesistente comma 1 diventa comma 2;
d) Al preesistente comma 2, che diventa comma 3, le parole: "Le masse sopra indicate" sono sostituite dalle seguenti: "Le masse indicate al comma 2".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-169