Art. 173
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 309 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.";
b) Al comma 2 le parole: "da riportare sulla patente di guida" sono soppresse;
c) Al comma 4 dopo le parole: "gruppo sanguigno" sono aggiunte le seguenti: ", qualora annotato,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-173