Art. 173

In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 309 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2."; b) Al comma 2 le parole: "da riportare sulla patente di guida" sono soppresse; c) Al comma 4 dopo le parole: "gruppo sanguigno" sono aggiunte le seguenti: ", qualora annotato,".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-173

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