Art. 170
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 305, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Dopo le parole: "macchine operatrici" sono aggiunte le seguenti: "a ruote o cingolate";
c) Le parole: "diverse da" sono sostituite dalle seguenti: "a integrazione o modificazione di".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-170