Art. 93

In vigore dal 19 dic 1996
1. All', comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è apportata la seguente modificazione: a) Le parole: "entro il quale" sono sostituite dalle seguenti: "oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-93

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