Art. 89

In vigore dal 19 dic 1996
1. All' del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La larghezza minima delle strisce di margine è di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali."; b) Al comma 5 le parole: "elementi di rilievo" sono sostituite dalle seguenti: "elementi in rilievo"; il periodo da: "In tal caso" a "5 mm" è sostituito dal seguente: "In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, può raggiungere 6 mm.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-89

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