Art. 141
In vigore dal 19 dic 1996
1. All'articolo 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:";
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha chiesto la concessione e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-09-16;610#art-141